Progetto Qualità Nella Filiera Ittica

December 7, 2023
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PROMOZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA DELL’AREA DELLA PROVINCIA DI TRAPANI E AZIONI DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE INTEGRATA QUALITÀ-AMBIENTE DELLE

AZIENDE ITTICHE (Prof. Giaccone, Salvatore Bulgarella)Pesce_fresco_generica-950x633

Una delle grandi novità introdotte dal nuovo “pacchetto igiene” comunitario è il controllo igienico-sanitario di filiera, la cui responsabilità è attribuita all’Operatore del Settore Alimentare (di seguito denominato OSA). Il legislatore comunitario ha riconosciuto che la qualità complessiva di un prodotto alimentare inizia con l’allevamento degli animali vivi, la loro cattura o la coltivazione dei vegetali.
Il Reg. CE n.852/2004 (art. 2) compie questa profonda innovazione concettuale inserendo le “produzioni primarie e le operazioni connesse” fra gli obblighi dell’OSA.


Se fino al 31 dicembre 2005 i pescatori e gli allevatori di pesci, molluschi o crostacei non avevano alcuna responsabilità diretta, nel controllo igienico-sanitario dei prodotti avviati a consumo umano, con l’introduzione dei nuovi Regolamenti comunitari chi è titolare responsabile di un allevamento di pesci, di un peschereccio o di una nave officina ha il dovere di rispettare le indicazioni di legge che gli sono destinate dai Regolamenti CE n.852/2004 e n.853/2004.
Si tratta innanzitutto di stabilire quale sia la linea di demarcazione tra “produzione primaria” e “produzione secondaria” nel comparto dei prodotti della pesca. In realtà, la dicitura “produzione secondaria” non esiste nella normativa prima citata; si tratta di un mio modo personale di indicare tutta quella serie di operazioni di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti che sono successiva a quelle tipiche della produzione primaria.
La distinzione è di notevole importanza, perché:
(1) chi opera come OSA nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca dovrà rispettare essenzialmente i requisiti generali in materia d’igiene elencati nella parte A dell’allegato I del Regolamento CE n.852/2004;
(2) chi, invece, svolge funzioni di OSA in industrie che operano a valle della produzione primaria (ossia in “produzione secondaria”), sarà tenuto ad applicare e rispettare i requisiti igienico-sanitari elencati nell’Allegato II sempre del Regolamento CE n.852/2004.

La distinzione è specificata anche meglio nel Regolamento CE n. 853/2004, che nella Sezione VIII contiene requisiti specifici proprio per i prodotti della pesca.
Secondo il suddetto Regolamento, la “produzione primaria” è suddivida in due categorie:
(1) la “produzione primaria” vera e propria, che comprende l’allevamento, la pesca e la raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell’immissione sul mercato;
(2) le “operazioni connesse” vale a dire macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, se tali operazioni sono effettuate a bordo delle navi da pesca.
(3) Le “operazioni connesse” comprendono anche:
a) il trasporto e il magazzinaggio di prodotti della pesca la cui natura non sia stata sostanzialmente alterata, inclusi i prodotti vivi della pesca, nelle aziende acquicole di terra
b) il trasporto dei prodotti della pesca la cui natura non sia stata sostanzialmente alterata, inclusi i prodotti vivi della pesca, dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione.

Per funzionalità, si elencano in Tabella 2 i possibili OSA che possono operare nel settore dei prodotti ittici, distinguendoli in base al regime di produzione.

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Tabella 2
Ripartizione dei Responsabili di Settore Alimentare in base al tipo di produzione

Produzione primaria
Produzione a valle della produzione primaria
– Pescatori di pesci, molluschi e crostacei
– Allevatori di pesci, molluschi o crostacei
– Trasportatori di pesce vivo
– Trasportatori di pesce morto (a patto che non si intervenga sull’integrità anatomica del pesce)
– chi effettua semplice deposito di pesce fresco o congelato – Industrie che trasformano prodotti della pesca

3.2. DISTINZIONE DI LEGGE TRA PRODOTTI DELLA PESCA “PREPARATI” E “TRASFORMATI”
In termini di legge “lavorare” prodotti ittici significa sottoporre la materia prima:
(1) a operazioni quali eviscerazione, decapitazione, depinnazione, spellatura, filettatura, triturazione e/o
(2) a uno o più trattamenti di conservazione così come sono definiti dall’art.2 del Reg. CE n. 852/2004 (nella fattispecie: trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti).

 

Se le operazioni di manipolazione si limitano alle operazioni elencate al sopra citato punto (1), siamo in presenza di quelli che per legge si definiscono «Prodotti della pesca preparati», a tutti gli effetti prodotti ittici “non trasformati” e, quindi, da considerare nella categoria dei “prodotti ittici freschi” (vedi definizioni riportate sopra in Tabella 1, tratte dall’allegato I, punto 3 del Reg. CE n.853/2004).
Se, invece, l’Operatore del Settore Alimentare sottopone le varie materie prime a un trattamento (così come definito sopra al punto (2) e alla precedente Tabella 1), il prodotto alimentare che si ottiene rientrerà nella categoria di legge dei «Prodotti della pesca trasformati», definizione che si ricava dall’allegato I, punto 7 del Reg. CE n.853/2004).
La distinzione può sembrare superflua o non influente sull’organizzazione delle attività produttive, ma così non è. In base alla categoria di prodotto della pesca che l’industria alimentare intenderà produrre, potranno applicarsi o meno una serie di disposizioni di legge, sempre nell’ambito del già citato “pacchetto igiene” emanato dalla Unione europea.
Di conseguenza, nel prosieguo della trattazione si dedicherà un capitolo a sé stante a ciascuna delle tipologie produttive qui sopra illustrate, e di cui si presenta uno schematico riassunto nella successiva Tabella 3.

 

Nella ricerca di cibo di qualità servito nel piatto del consumatore, una delle tendenze che si sono diffuse nel settore della lavorazione dei prodotti ittici è il controllo qualità (QC). Col senno di poi, il controllo qualità è un processo attraverso il quale i trasformatori di prodotti ittici cercano di migliorare la qualità degli alimenti.  

Il processo prevede i seguenti passaggi da intraprendere:

  1. Personale di formazione 
  2. Stabilire standard predeterminati
  3. Test del prodotto e analisi delle variazioni 

L’ obiettivo principale del controllo qualità è raggiungere la standardizzazione in ogni fase della produzione, soprattutto in un settore come quello della lavorazione dei prodotti ittici , dove la sicurezza alimentare è sempre in dubbio. Il controllo qualità riduce drasticamente la possibilità di errori nei test delle unità ittiche per determinare quali si adattano al conto in termini di specifiche rispetto agli standard rispettati. I test sulle materie prime e il prelievo di campioni casuali dalle linee di produzione in varie fasi aprono la strada per ottenere il controllo di qualità. 

  1. Mancanza di tracciamento 

Senza un sistema di controllo qualità efficace, i trasformatori di prodotti ittici non possono monitorare il lotto e il lotto difettoso. Ciò si traduce in più richiami e alla fine rallenta la produzione. Con la crescente concorrenza e la ricerca di efficienza operativa, la mancanza di tracciabilità dei lotti è una danza con il diavolo.

Soluzione

L’unico modo per far fronte a queste sfide è tramite Seafood ERP con un efficace meccanismo di controllo qualità. Seafood ERP porterà in tavola quanto segue:

1) Monitoraggio del lotto

Attraverso l’ERP per i prodotti ittici è possibile risalire al lotto e al numero di lotto dei prodotti ittici difettosi, eliminando così le scorte difettose prima che raggiungano il piatto del cliente. Ciò apre la strada alla soddisfazione del cliente. 

For Further Informations ask to the Author SB

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